Regolamento accesso civico – Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Nocera Inferiore

Regolamento accesso civico

L’accesso civico è un diritto diverso e ulteriore rispetto al diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi disciplinato dalla Legge n. 241 del 1990.

Diversamente da quest’ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente; e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che l’Amministrazione fornisca e pubblichi gli atti, i documenti e le informazioni per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sul sito internet istituzionale.

Il diritto di accesso “ordinario” è invece sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata, che si basi su un interesse qualificato e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione delle copie dei documenti.

La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e va indirizzata al Responsabile della trasparenza o suo delegato, che ha l’obbligo di pronunciarsi su di essa.

Il Responsabile, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o delle informazioni oggetto della richiesta nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito entro 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

L’istituto dell’accesso civico (ANAc)

Decreto legislativo n. 33/2013 – Art. 5 “Accesso civico”

1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.

3. L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all’Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull’esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all’amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all’articolo 116 del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.

10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Come esercitare il diritto di accesso civico, a chi rivolgersi in caso di ritardo o mancata risposta.

L’accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che il Comune ha l’obbligo di pubblicare sul sito web istituzionale ed è disciplinato dall’art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e deve essere indirizzata al Responsabile per l’esercizio dell’accesso civico, che ha l’obbligo di provvedere entro 30 giorni.

Soggetto delegato: Avvocato William Nocera – Consigliere del COA di Nocera Inferiore (delibera n. 11 del 10/05/2021)

La richiesta : La richiesta può essere presentata usando il modulo allegato (MODULO ACCESSO CIVICO) secondo le seguenti modalità: :

  • tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo di posta istituzionale: foronocera@avvocatinocerainferiore.it  
  • tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC istituzionale: ord.nocerainferiore@cert.legalmail.it
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore – via G. Falcone, Palazzo di Giustizia – 84014 NOCERA INFERIORE
  • con consegna diretta alla segreteria del Consiglio dell’Ordine.

Contatti: Per avere informazioni o effettuare ulteriori segnalazioni scrivere al seguente indirizzo: foronocera@avvocatinocerainferiore.it – Tel. 081 929600

Soggetto con potere sostitutivo attivabile nei casi di diniego totale/parziale ovvero di ritardo o mancata risposta (Art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013): Dott. Massimo De Martino Adinolfi RPCT del COA – funzionario C5 (Responsabile della segreteria), che provvederà a trasmettere l’istanza di conclusione del procedimento al responsabile dell’accesso civico e contestualmente al cittadino richiedente.

Il Responsabile per la trasparenza (Art. 5, comma 1, d.lgs. 33/2013)

Il Responsabile per la Trasparenza è il Funzionario C5 del Consiglio dell’Ordine, dott. Massimo De Martino Adinolfi

Il Piano di adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è redatto dal Dott. Massimo De Martino Adinolfi (RPCT del COA).

Contatti: Ufficio Segreteria Tel: 081 929600 – E-mail: m.demartino@avvocatinocerainferiore.it

La richiesta di intervento sostitutivo dovrà essere presentata con il modulo allegato (Modulo Richiesta Potere Sostitutivo Accesso Civico -) e inoltrata, a scelta, secondo le seguenti modalità, all’attenzione dell’incaricato del potere sostitutivo, nella figura del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore:

  • tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo di posta istituzionale: foronocera@avvocatinocerainferiore.it  
  • tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC istituzionale: ord.nocerainferiore@cert.legalmail.it
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore – via G. Falcone, Palazzo di Giustizia – 84014 NOCERA INFERIORE
  • con consegna diretta alla segreteria del Consiglio dell’Ordine.

n° 2 allegati disponibili: