12/05/2022 – PRESIDENTE DEL COA: NOTA SU MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA ASTENSIONE – Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Nocera Inferiore

12/05/2022 – PRESIDENTE DEL COA: NOTA SU MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA ASTENSIONE

Gentile Collega / Egregio Collega,

facendo seguito alla mia precedente comunicazione del 09 maggio scorso, Ti ricordo che l’Assemblea “straordinaria” degli iscritti tenutasi il 06.05.2022 – in considerazione delle gravi criticità che presentano gli uffici giudiziari del circondario – ha deliberato l’astensione dalle udienze civili e penali per le giornate del 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 e 31 maggio 2022.

Al fine di individuare le udienze e le attività giudiziarie per cui opera l’astensione ed i casi per i quali essa è esclusa, Ti invito a consultare il Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati, già allegato alla mia precedente missiva e che, per maggiore comodità, Ti trasmetto nuovamente.

Ad ogni modo, viste anche le numerose richieste di informazioni che sono pervenute al COA in questi giorni in merito alle modalità di attuazione dell’astensione, mi preme evidenziarTi quanto segue:

– all’astensione possono aderire tutti gli Avvocati iscritti al COA di Nocera Inferiore;
– l’astensione potrà essere fatta valere con riguardo esclusivamente alle udienze da svolgersi presso gli uffici giudiziari del circondario del Tribunale di Nocera Inferiore;
– l’astensione, ovviamente, riguarda le sole udienze civili e penali la cui trattazione ricade nel periodo compreso tra il 23 ed il 31 maggio 2022;
– l’Avvocato che intenda aderire all’astensione dovrà manifestare tale volontà in udienza (se la stessa si terrà con le modalità ordinarie) ovvero nelle note di trattazione scritta (nell’ipotesi in cui l’udienza si svolgerà secondo quest’ultima modalità);
– sarà sufficiente l’adesione all’astensione da parte anche di uno solo dei difensori costituiti, atteso che i Colleghi che non si astengono non potranno compiere atti pregiudizievoli alla posizione sostanziale e processuale della parte assistita dall’Avvocato che ha dichiarato di aderire all’astensione;

ai sensi dell’art. 60 del “Codice Deontologico Forense”:

– l’Avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare con <<…congruo anticipo…>> gli altri difensori costituiti;
– all’Avvocato non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze;
– l’Avvocato che aderisca all’astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività né può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.

La violazione dei doveri contemplati dall’art. 60 del “Codice Deontologico Forense” comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari.

In ogni caso, Ti informo che per qualsiasi eventuale ed ulteriore chiarimento potrai rivolgerTi al COA ed a tutti i Consiglieri, che sono a Tua completa disposizione per tutte le delucidazioni di cui avrai bisogno.

Ti significo, altresì, che il Consiglio dell’Ordine – così come previsto dall’art. 7 del “Codice delle astensioni dalle udienze degli Avvocati” – vigilerà sul rispetto individuale delle regole e delle modalità’ di astensione.

Ti saluto cordialmente.

Il Presidente
Avv. Guido Casalino

 

Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati