REGOLAMENTO PER LA VERIFICA A CAMPIONE DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DELL’ENTE
REGOLAMENTO PER LA VERIFICA A CAMPIONE DEI REQUISITI
PER IL MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DELL’ENTE
– APPROVATO CON DELIBERA N. 16 DEL 12/09/2025 –
Premessa
Visti:
– il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici, in particolare l’art. 94 e seguenti;
– la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
– il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
– i principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità applicabili all’azione amministrativa.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore adotta il seguente regolamento:
Art. 1 – Oggetto e finalità
Il presente regolamento disciplina le modalità di verifica a campione del possesso e della permanenza dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati dagli operatori economici ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Albo Fornitori dell’Ente, ai sensi degli artt. 94 e 100 del D.Lgs. 36/2023.
La finalità è assicurare la permanenza dei requisiti e garantire l’affidabilità dell’Albo, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1 e 3 della L. 241/1990.
Art. 2 – Requisiti oggetto di verifica
Sono oggetto di verifica:
a) Requisiti generali di cui all’art. 94, D.Lgs. 36/2023;
b) Idoneità professionale, compresa l’iscrizione a registri, albi o ruoli professionali, ai sensi dell’art. 100, comma 3, D.Lgs. 36/2023;
c) Capacità economico-finanziaria, secondo quanto richiesto per l’iscrizione;
d) Capacità tecnico-professionale, incluse eventuali certificazioni.
L’elenco dei requisiti è aggiornato in conformità a modifiche normative e determinazioni interne dell’Ente.
Art. 3 – Periodicità e modalità di estrazione del campione
La verifica è effettuata con cadenza almeno annuale.
Il campione è determinato mediante estrazione casuale tra gli iscritti in ciascuna categoria merceologica, con modalità idonee a garantire trasparenza e imparzialità (art. 1, L. 241/1990).
La dimensione minima del campione è fissata nel 10% degli iscritti che hanno ricevuto nell’ultimo triennio almeno un affidamento o abbiano partecipato a gare/indagini di mercato/manifestazioni di interesse indette dall’Ente, salvo diversa determinazione motivata del Responsabile dell’Albo.
Art. 4 – Comunicazione agli operatori estratti
Gli operatori selezionati sono informati a mezzo PEC dell’avvio del procedimento (art. 7, L. 241/1990) e invitati a trasmettere, entro un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati.
Il mancato invio della documentazione entro il termine stabilito comporta sospensione cautelativa dall’Albo, salvo giustificati motivi.
Art. 5 – Esito della verifica
In caso di esito positivo, l’iscrizione è confermata fino alla successiva verifica.
In caso di esito negativo, l’Ente dispone la cancellazione dall’Albo con provvedimento motivato, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 10-bis della L. 241/1990.
L’esito della verifica è annotato nella scheda dell’operatore.
Art. 6 – Verifiche straordinarie
L’Ente può procedere in qualsiasi momento a verifiche straordinarie nei casi di:
– segnalazioni di irregolarità;
– partecipazione a procedure di affidamento;
– elementi sopravvenuti che facciano presumere la perdita dei requisiti (art. 94, comma 5, D.Lgs. 36/2023).
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali raccolti è effettuato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, limitatamente alle finalità di gestione dell’Albo e della presente procedura.
Gli interessati sono informati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
Art. 8 – Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine e sarà applicato all’Albo dei fornitori dell’Ente condiviso con gli Organismi da questi istituiti o da istituirsi (Organismo di conciliazione, Camera arbitrale, Scuola di Formazione, Organismo di composizione della crisi, ecc…) che non abbiano forma giuridica autonoma.
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di contratti pubblici e procedimento amministrativo.