02/03/2022 – DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17: Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo – Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Nocera Inferiore

02/03/2022 – DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17: Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo

DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17
Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (22G00026) (GU Serie Generale n.50 del 01-03-2022) – Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2022

Art. 33
Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo

1. All’articolo 73, comma 11-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo é inserito il seguente: «I soggetti assunti dall’amministrazione giudiziaria nell’ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto all’ufficio per il processo banditi ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora al momento dell’assunzione stiano ancora espletando lo stage, possono richiedere che, ai fini del riconoscimento del titolo di cui al primo periodo, oltre al periodo di stage svolto sino all’assunzione, sia computato anche il successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso l’amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta.».

2. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n.  80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 11, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L’assunzione di cui al presente articolo configura causa di Incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica. L’avvocato e il praticante avvocato devono dare   comunicazione dell’assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell’ordine presso il quale risultino iscritti.  La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell’ufficio per il processo.»;