16/02/2021 – COA DI NOCERA INFERIORE: ESTRATTO DELIBERA SU PROBLEMATICA NOTIFICHE TELEMATICHE ALL’INPS – SEZIONE LAVORO – Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Nocera Inferiore

16/02/2021 – COA DI NOCERA INFERIORE: ESTRATTO DELIBERA SU PROBLEMATICA NOTIFICHE TELEMATICHE ALL’INPS – SEZIONE LAVORO

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO N. 2 DEL 29 GENNAIO 2021

L’anno 2021, il giorno ventinove (29) del mese di gennaio, alle ore quindici (15:00), in parte nell’aula virtuale creata a mezzo piattaforma Microsoft Teams e in parte in presenza presso la Biblioteca dell’Ordine, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, giusta determinazione del Presidente, Avv. Guido Casalino, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

– omissis –

Si discute sul 36° punto posto all’ODG riguardante le Problematiche concernenti la sezione “lavoro” del Tribunale di Nocera Inferiore: applicazione anche alle notifiche degli atti giudiziari all’INPS di quanto stabilito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale. Prende la parola il Consigliere Relatore SAVARESE, il quale così relaziona “Vorrei sottoporre all’attenzione del Consiglio una problematica che mi è stata segnalata da più colleghi per quanto concerne la mancata applicazione da parte di alcuni Giudici del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore alle notifiche degli atti e provvedimenti da notificare all’INPS della recente disciplina della Legge 11 settembre 2020, n. 120. Più precisamente, in caso di notifica a mezzo PEC del ricorso agli indirizzi di posta elettronica certificata dell’Istituto Previdenziale e nella ipotesi di mancata costituzione dell’INPS, alcuni Giudici hanno statuito la rinotifica dell’atto in forma cartacea, con ciò provocando uno slittamento della udienza a diversi mesi e, soprattutto, costringendo i colleghi alla notifica a mezzo UNEP, con conseguente affollamento degli uffici giudiziari ed anche lamentela degli addetti al locale Ufficio Notificazione. Ebbene, interpellati sul punto, i Magistrati del Lavoro hanno riferito di ritenere opportuno la rinotifica nella ipotesi di mancata costituzione dell’INPS al fine di salvaguardare il contraddittorio ed evitare successive impugnative, atteso che la prefata Legge prevederebbe dei decreti attuativi che non sarebbero stati ancora emanati. A tal riguardo, la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) il cui articolo 28 testualmente recita:“Art. 28. Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 16, comma 12, al primo periodo, le parole “entro il 30 novembre 2014” sono soppresse e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: “Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.”; b) all’articolo 16, il comma 13 è sostituito dal seguente: “13. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1-ter .”; c) all’articolo 16-ter, comma 1-bis , le parole “del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 1 e 1-ter” e dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: “1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’ elenco di cui all’articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell’amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell’elenco di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.”. Ferma restando l’immediata applicazione dell’articolo 16-ter , comma 1-ter , del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dal presente decreto, con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le specifiche tecniche per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dal presente articolo” Il dato normativo di certo non è chiaro poiché seppur prevedendo “Ferma restando l’immediata applicazione dell’articolo 16-ter , comma 1-ter , del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dal presente decreto” aggiunge poi “con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le specifiche tecniche per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dal presente articolo”.

In ogni caso, senza voler entrare nel merito della suddetta Legge (che – a parere del sottoscritto – trova immediata applicazione, così come chiarito da diversi commentatori e così come da  precedenti di numerosi Tribunali del Lavoro) e senza voler sindacare la autonomia decisionale dei Giudici (che dovrebbe essere al più reclamata nelle forme previste), il sottoscritto propone di segnalare siffatte criticità al Presidente del Tribunale ed ai Direttori delle sedi INPS interessate (sede di Nocera Inferiore e provinciale di Salerno), al fine di tentare, ove possibile anche con la partecipazione del COA, la sottoscrizione di un “protocollo” e/o di una “buona prassi” che possa consentire la notifica a mezzo PEC degli atti e provvedimenti giudiziari all’Istituto, in tal modo, evitando  – soprattutto in questo periodo di pandemia –  il ritorno alla “notifica cartacea”.

Dopo breve discussione il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di segnalare le criticità innanzi illustrate dal relatore al Presidente del Tribunale ed ai Direttori delle sedi INPS interessate (sede di Nocera Inferiore e provinciale di Salerno) al fine di tentare, ove possibile anche con la partecipazione del COA, la sottoscrizione di un “protocollo” e/o di una “buona prassi” che possa consentire la notifica a mezzo PEC, all’uopo delegando il Presidente.

– omissis –

F.to: Avv. Guido Casalino – Presidente; Avv. Umberto Mancuso – Consigliere Segretario –.

È copia conforme all’originale

Nocera Inferiore, 29 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Avv. Guido Casalino
Firma autografa a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993