Procedura di mediazione
Regolamento procedura di mediazione
ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI DELL’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE – ISCRIZIONE N. 28 DEL 29.03.2008 AL REGISTRO EX ART. 38 DLGS 5/2003
VERBALE DI ADUNANZA N. 4 DEL 29 SETTEMBRE 2014
L’anno 2014, il giorno ventinove (29) del mese di settembre, alle ore quindici (15.00), nei locali dell’Organismo, alla Via G. Falcone, si è riunito il Direttivo dell’Organismo di Conciliazione del Foro di Nocera Inferiore, giusta determinazione del Responsabile, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:
– omissis –
Si approvano le modifiche al regolamento del procedimento di mediazione riportate in corsivo grassetto.
REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Parte I
Principi generali
ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1 Il presente regolamento disciplina il procedimento di mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali relative a diritti disponibili, ai sensi del d. lgs. 28/2010, attivato dalle parti in virtù di un accordo, di una clausola contrattuale o statutaria, ovvero di un obbligo derivante dalla legge o da un invito dell’autorità giudiziaria, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
1.2 Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile anche ai procedimenti di conciliazione disciplinati da leggi speciali.
Parte II
Dei soggetti
ARTICOLO 2 – IL RESPONSABILE
2.1 Il Responsabile dell’Organismo di Conciliazione:
a) ha la rappresentanza legale sostanziale, attiva e passiva, dell’O.d.C.;
b) riceve ed esamina eventuali proposte di modifica del luogo e/o delle regole del procedimento da applicare alla singola procedura;
c) riceve ed esamina eventuali esposti delle parti relativi al servizio di mediazione;
d) istruisce, in via preliminare e sommaria, i procedimenti disciplinari nei confronti dei Mediatori ed adotta le relative misure cautelari;
e) distribuisce gli incarichi trai Mediatori/Conciliatori iscritti all’Elenco tenuto dall’ODC, secondo le modalità prescritte dallo Statuto, dal presente Regolamento e dai Regolamento che adotta l’O.d.C.
ARTICOLO 3 – IL MEDIATORE
3.1 Il Mediatore gestisce la procedura di mediazione attivata innanzi all’O.d.C., nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e del presente Regolamento, aiutando le parti a raggiungere la conciliazione anche mediante la formulazione di una proposta. Il mediatore non svolge attività di consulenza sull’oggetto della controversia o sui contenuti dell’eventuale accordo. Il Mediatore non può svolgere l’attività di Magistrato Onorario nel Circondario dove ha sede lo sportello di conciliazione dell’O.d.C.
3.2 Salvo che il Responsabile dell’O.d.C. abbia disposto diversamente, il Mediatore dell’ODC, deve essere un avvocato, un praticante avvocato o un professore universitario di ruolo in materie giuridiche. Il Mediatore che non sia un Avvocato iscritto all’Albo deve avere svolto con esito positivo il Corso abilitante alla funzione di Mediatore tenuto da un Ente formatore abilitato dal Ministero della Giustizia. In ogni caso, l’iscrizione nell’Elenco è subordinata alla domanda dell’interessato e ad una valutazione di merito dell’ODC, secondo le modalità definite dal Direttivo.
3.3 I mediatori iscritti nell’elenco tenuto dall’Organismo sono suddivisi nei seguenti gruppi, a loro volta divisi in classi, secondo i criteri a fianco di ciascuna indicati:
GRUPPO BASE:
- BASE classe 1, cui possono accedere i Praticanti Avvocati e gli Avvocati con meno di 6 anni anzianità;
- BASE classe 2, cui possono accedere i Praticanti Avvocati e gli Avvocati con meno di 6 anni anzianità che abbiano svolto con profitto almeno un corso di aggiornamento organizzato dall’O.d.C.;
- BASE classe 3, cui possono accedere i Praticanti Avvocati e gli Avvocati con meno di 6 anni anzianità che abbiano svolto con profitto almeno due corsi di aggiornamento organizzati dall’O.d.C.;
GRUPPO MEDIO:
- MEDIO classe 1, cui possono accedere gli Avvocati con almeno 6 anni anzianità;
- MEDIO classe 2, cui possono accedere gli Avvocati con almeno 6 anni anzianità che abbiano svolto con profitto almeno un corso di aggiornamento organizzato dall’OdC;
- MEDIO classe 3, cui possono accedere gli Avvocati con almeno 6 anni anzianità che abbiano svolto con profitto almeno due corsi di aggiornamento organizzati dall’OdC;
GRUPPO MASTER:
- MASTER classe 1, cui possono accedere gli Avvocati con almeno 15 anni di anzianità ed i professori universitari di ruolo in materie giuridiche;
- MASTER classe 2, cui possono accedere gli Avvocati con almeno 15 anni di anzianità ed i professori universitari di ruolo in materie giuridiche che abbiano svolto con profitto almeno un corso di aggiornamento organizzato dall’O.d.C.;
- MEDIO classe 3, cui possono accedere gli Avvocati con almeno 15 anni di anzianità ed i professori universitari di ruolo in materie giuridiche che abbiano svolto con profitto almeno due corsi di aggiornamento organizzati dall’O.d.C.;
3.4 I Mediatori possono, a domanda, essere iscritti contemporaneamente, avendone i requisiti, in altra classe del gruppo di appartenenza ovvero in altra classe del gruppo immediatamente precedente a quello di appartenenza
3.5 Il passaggio da BASE3 a MEDIO1 e da MEDIO3 a MASTER1,per gli avvocati che non sono in possesso del requisito della anzianità, richiede il superamento di un esame disciplinato da apposito regolamento.
3.6 I mediatori sono suddivisi in separati elenchi, a seconda della specifica competenza professionale nelle seguenti materie:
a) rapporti giuridici internazionali;
b) rapporti di consumo;
c) diritti reali e condominio;
d) divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia;
e) locazione, comodato ed affitto di aziende;
f) risarcimento danni da colpa medica, risarcimento danni da diffamazione;
g) contratti assicurativi, bancari e finanziari.
h) altre materie giuridiche ed economiche
3.7 L’iscrizione nell’elenco per materia è subordinato all’esistenza di una specifica esperienza professionale,documentata secondo le modalità stabilite con delibera del Direttivo dell’ODC.
3.8 I mediatori iscritti nell’Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall’ODC e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall’ ODC, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento come disciplinato da apposito regolamento approvato dall’ODC e nel rispetto della vigente disciplina.
3.9. I Mediatori iscritti presso l’ODC sono tenuti a comunicare al Responsabile, ogni due anni decorrenti dalla data di iscrizione nell’Elenco dei Mediatori dell’ODC, l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento mediante tirocinio, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all’allegato 1).
In mancanza l’ODC provvederà a darne comunicazione al Responsabile del Registro e, contestualmente, a cancellare l’interessato dall’Elenco dei Mediatori dell’ODC per mancanza del requisito prescritto dall’ art. 4 comma 3 lett. B) D.M. 180/2010.
3.10 Possono effettuare attività di tirocinio presso l’Organismo di Conciliazione del Foro di Nocera Inferiore esclusivamente i Mediatori iscritti all’Organismo di Nocera Inferiore che siano in regola con il pagamento delle quote annuali.
Con delibera del Direttivo dell’ODC, valutata l’adeguatezza della struttura e dell’organizzazione interna, il tirocinio può essere consentito anche a Mediatori iscritti presso altri Organismi.
Il tirocinio è disciplinato dall’allegato n. 1 del presente Regolamento di cui deve intendersi parte integrante.
ARTICOLO 4 – LA SEGRETERIA
4.1 La Segreteria dell’ODC coadiuva gli Organi dell’ODC ed i Mediatori nello svolgimento del servizio di mediazione. Gli operatori della Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di mediazione; sono tenuti all’obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante i procedimenti di mediazione.
4.2 La Segreteria coadiuva il Responsabile nella tenuta, anche informatica, del registro degli affari di conciliazione ove si annota, per ogni procedimento di mediazione: il numero d’ordine progressivo, la natura (obbligatoria, volontaria o delegata dal giudice) della procedura, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito.
4.3 La Segreteria svolge i seguenti compiti:
– riceve le istanze di attivazione dei procedimenti di mediazione, verificandone preventivamente la conformità ai requisiti formali e di contenuto previsti dal presente regolamento;
– provvede all’annotazione delle domande in apposito registro anche informatico;
– riceve il pagamento delle spese di avvio, delle indennità di mediazione e di ogni ulteriore spesa e compenso relativi al procedimento di mediazione e ne attesta l’avvenuta effettuazione, rilasciando il dovuto riscontro fiscale;
– attende al rilascio di copie dei verbali ed estratti autentici degli atti del procedimento e dei documenti , nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento;
– esegue le comunicazioni previste dal presente regolamento nonché quelle richieste dal Mediatore per il corretto svolgimento della procedura;
– assiste i Mediatori nella redazione dei verbali e ne conferma, previa verifica, la veridicità del contenuto.
– attende alle ulteriori incombenze che il presente regolamento gli attribuisce.
Parte III
DEL PROCEDIMENTO
ARTICOLO 5 – SEDE DEL PROCEDIMENTO
5.1 Il procedimento di mediazione si svolge presso la del sede dell’ODC o presso un diverso luogo individuato dalle parti; anche in tal caso i depositi di atti e documenti, le richieste di copie, le certificazioni, i pagamenti e le ulteriori attività di segreteria, si svolgono presso gli uffici della Segreteria dell’ODC.
ARTICOLO 6 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO
6.1 Il procedimento si avvia mediante il deposito di apposita istanza presso la Segreteria dell’ODC.
6.2 L’istanza di mediazione è proposta da una sola parte, o da più parti congiuntamente; può essere proposta nei confronti di una sola o di più controparti.
6.3 L’istanza, indirizzata all’ODC, deve rivestire la forma scritta e deve essere sottoscritta dalla parte personalmente o da un suo procuratore, alla presenza del funzionario della Segreteria dell’ODC che identifica il sottoscrittore e attesta l’autografia della sottoscrizione. L’autografia della sottoscrizione può essere attestata da un Pubblico Ufficiale abilitato.
6.4 L’istanza deve contenere:
a) il nome, il cognome, il codice fiscale, nonché la residenza o domicilio di ciascuna delle parti; se istante o convenuti sono enti dotati di soggettività giuridica autonoma, la denominazione o la ditta con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza nel procedimento, il codice fiscale e la sede;
b) il nome, il cognome, il codice fiscale, nonché la residenza o domicilio della persona fisica che rappresenterà l’istante nell’instaurando procedimento, se diversi da quelli della parte, con attestazione scritta del relativo potere;
c) le generalità degli Avvocati che assisteranno l’istante nell’instaurando procedimento;
d) l’oggetto e le ragioni della pretesa, con la sommaria indicazione dei fatti e delle questioni controverse, secondo la formulazione da riprodurre testualmente nel verbale quale identificazione dell’oggetto della mediazione;
e) l’indicazione del valore della controversia determinata a norma del codice di procedura civile.
Nel caso in cui l’istante dichiari il valore della controversia “INDETERMINABILE” lo scaglione di riferimento applicato dall’ODC è tra euro 25.000,01 e 50.000,00. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Contestualmente al deposito dell’istanza, a pena di irricevibilità, la parte versa o documenta l’avvenuto versamento delle spese di avvio della procedura (Euro 40,00) di cui al successivo articolo 14 comma 13.2.
6.5 Nei procedimenti attivati in ottemperanza di un ordine o di un invito giudiziale ai sensi dell’art. 5, d.lgs. 28/2010, all’istanza deve essere allegata copia del provvedimento del giudice.
6.6 Nei procedimenti attivati in ottemperanza di obblighi derivanti da un atto negoziale o da una clausola contrattuale ai sensi dell’art. 5, d.lgs. 28/2010, all’istanza deve essere allegata copia dell’atto negoziale o della clausola di conciliazione.
6.7L’istanza può inoltre contenere:
a) la proposta motivata di modifica del luogo ove tenere l’incontro di mediazione;
b) la dichiarazione dell’istante di accollarsi per intero i costi del procedimento, fermo il vincolo di solidarietà e fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione degli stessi nel futuro eventuale accordo.
6.8 All’istanza possono essere allegati atti e documenti, con espressa indicazioni di quelli che le altre parti possono consultare e di cui possono estrarre copia; in mancanza di diversa indicazione, gli atti e i documenti allegati all’istanza si intendono liberamente accessibili alle altre parti del procedimento.
6.9 Il deposito dell’istanza di mediazione costituisce accettazione tacita del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell’ODC. Il deposito dell’istanza costituisce, parimenti, liberatoria dell’ODC e del Mediatore dall’obbligo di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 d.lgs. 28/2010 rispetto alle dichiarazioni ed alle informazioni riportate nell’istanza stessa o contenute negli atti e nei documenti ad essa allegati che non siano stati indicati come riservati.
6.10 In caso di più istanze relative alla medesima controversia tra le stesse Parti, proposte innanzi ad organismi di conciliazione diversi, la mediazione si svolge davanti all’Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda.
ARTICOLO 7. – DESIGNAZIONE E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
7.1 A seguito del deposito dell’istanza, il Responsabile dell’ODC provvede senza ritardo alla designazione, anche per via telematica, del Mediatore.
7.2 Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro o suo delegato. L’elenco dei mediatori è consultabile sul sito www.odc.foronocera.it.
L’organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.
Nell’assegnazione degli incarichi, l’organismo si attiene a quanto previsto nell’art. 3, comma 1 lett. b) del D.M. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.
A tal fine, il responsabile dell’organismo provvede a raggruppare per esperienza maturata e materie di specifica competenza, secondo quanto stabilito ai precedenti articoli 3.3 e 3.6.
Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.
Il Responsabile dell’organismo designa il Mediatore esclusivamente tra quelli dell’elenco interno, idonei a gestire la procedura secondo i criteri di cui al comma precedente, anche avvalendosi di strumenti informatici di assegnazione.
7.3 Il Responsabile nomina il Mediatore iscritto nell’Elenco dell’OdC che sia stato preventivamente indicato congiuntamente da tutte le parti del procedimento.
7.4 La Segreteria comunica, anche eventualmente per via telematica, senza ritardo al Mediatore l’assegnazione dell’incarico; il Mediatore comunica alla Segreteria, anche, o esclusivamente, per via telematica, la propria accettazione entro un giorno dal ricevimento della comunicazione; decorso detto termine, l’incarico si intende rifiutato ed il Responsabile provvede alla designazione di altro Mediatore.
Sono cause di incompatibilità che impediscono l’accettazione e/o lo svolgimento dell’incarico di Mediatore:
1) versare in una delle situazioni previste dall’art. 51, comma 1, cpc;
2) la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art.815, primo comma, del codice di procedura civile
3) aver svolto, negli ultimi due anni, attività professionale per conto di una delle parti interessate;
4) avere collaboratori o colleghi di studio che hanno svolto negli ultimi due anni attività professionale per una delle Parti o hanno tutt’ora in corso rapporti professionali con una delle Parti interessate.
7.5 Il Mediatore, quando ricorrono ipotesi di incompatibilità è obbligato ad astenersi e ad informarne tempestivamente il Responsabile; è in facoltà delle parti cui sia stata resa nota la causa di incompatibilità dispensare per iscritto il Mediatore dall’obbligo di astensione.
7.6 Al momento dell’accettazione dell’incarico, il mediatore deve sottoscrivere un’apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento dell’ODC. La comunicazione di accettazione dell’incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.
7.7 Il nominativo del mediatore designato sarà reso disponibile presso la segreteria dell’Odc almeno tre giorni prima dell’incontro di mediazione.
7.8 Le parti possono richiedere all’ODC, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell’istanza il Responsabile nominerà un altro mediatore, delegando eventualmente anche la Segreteria alla comunicazione al mediatore sostituito.
7.9 Il Responsabile provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dal Responsabile medesimo.
7.10 Nei procedimenti assegnati al Responsabile dell’ODC, i provvedimenti relativi alla sostituzione sono adottati dal componente del Direttivo più anziano per iscrizione all’Ordine Forense.
ARTICOLO 8. – OBBLIGHI DEL MEDIATORE
8.1 Il Mediatore assiste le Parti nel procedimento di mediazione, favorendone la conciliazione anche mediante la formulazione di una proposta.
8.2 Il Mediatore esegue personalmente la sua prestazione; è tenuto a svolgere l’attività di mediazione con diligenza e professionalità, e nel rispetto dei principi di terzietà, imparzialità, neutralità e riservatezza.
8.3 Il Mediatore non può rifiutare l’incarico né interromperne l’esecuzione senza motivazione, e comunque non più di tre volte in un triennio.
8.4 Il mediatore deve informare immediatamente il Responsabile dell’ODC ed eventualmente le parti dell’affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono aver e rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali, richiesti ai fini dell’imparzialità dell’attività svolta.
8.5 Il Mediatore non può assumere diritti o obblighi direttamente o indirettamente connessi con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio.
8.6 Il mediatore non può percepire compensi direttamente dalle Parti.
8.7 Il mediatore non potrà svolgere in seguito, per le stesse Parti ed in relazione alla stessa controversia oggetto del procedimento a lui assegnato, funzioni di consulente, difensore o arbitro.
ARTICOLO 9. – CONVOCAZIONE DELLE PARTI
9.1 L’ODC fissa il primo incontro tra le parti e il mediatore entro 30 giorni dal deposito della domanda.
9.2 La Segreteria comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l’avvenuta ricezione:
– alla Parte istante la data e il luogo dell’incontro di mediazione;
– ad ognuna delle altre parti (di seguito indicate come “convenuti”) : la data e il luogo dell’incontro di mediazione, l’estratto dell’istanza di avvio, l’invito a partecipare personalmente al procedimento ed a comunicare all’ODC la propria adesione almeno tre giorni prima della data fissata per l’incontro.
9.3 La Segreteria informa, altresì, le Parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e l’avverte della circostanza che, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, secondo il dettato dell’art. 8, comma 4bis, del D.lgs. n. 28/10, il giudice può desumere argomenti di prova nell’eventuale giudizio, ai sensi dell’art. 116, sec. co., c.p.c..
9.4 La comunicazione della Segreteria alle parti diverse dall’istante prevista al comma precedente produce sui termini di prescrizione e decadenza gli effetti di cui all’art. 5, comma 6, d. lgs. 28/2010. Ai soli fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante può richiedere alla Segreteria copia dell’istanza di avvio depositata, ed effettuare a propria cura e spese la comunicazione del deposito della domanda di mediazione prevista dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, anche senza l’indicazione della data dell’incontro di mediazione.
ARTICOLO 10. – ADESIONE DEL CONVENUTO
10.1 Il convenuto che intenda partecipare al procedimento deve, prima dell’incontro di mediazione fissato a norma dell’articolo precedente, formulare una dichiarazione di adesione.
10.2 La dichiarazione di adesione, indirizzata all’ODC, deve rivestire la forma scritta e deve essere sottoscritta dalla parte personalmente o da un suo procuratore, alla presenza del funzionario della Segreteria dell’ODC che identifica il sottoscrittore e attesta l’autografia della sottoscrizione. L’autografia della sottoscrizione può essere attestata anche dall’avvocato (o praticante avvocato) incaricato di rappresentare e/o assistere la parte nell’instaurando procedimento di mediazione.
10.3 La dichiarazione di adesione deve contenere:
1) le generalità, il codice fiscale, nonché la sede, la residenza o il domicilio del dichiarante;
2) la manifestazione di volontà di aderire al procedimento, individuato con riferimento al numero di iscrizione nel Registro degli affari di mediazione;
3) il nome, il cognome, il codice fiscale, nonché la residenza o domicilio della persona fisica che rappresenterà l’istante nell’instaurando procedimento, se diversi da quelli del dichiarante, con attestazione scritta del relativo potere;
4) le generalità dei professionisti o delle persone di fiducia che, eventualmente, assisteranno il dichiarante nell’instaurando procedimento;
5) le brevi osservazioni sulla pretesa dell’istante.
10.4 La dichiarazione di adesione può inoltre contenere:
1) la proposta motivata di modifica del luogo ove tenere l’incontro di mediazione, o l’adesione all’analoga proposta formulata dall’istante ;
2) la dichiarazione di accollarsi per intero i costi del procedimento, fermo il vincolo di solidarietà e fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione degli stessi nel futuro eventuale accordo.
10.5 Con la dichiarazione di adesione ciascun convenuto può estendere l’oggetto della mediazione alle pretese avanzate nei confronti di taluna o di tutte le altre parti, nel qual caso la dichiarazione di adesione deve contenere tutti gli elementi e deve essere corredata degli allegati previsti dall’art. 6 per l’istanza di avvio del procedimento. Ai soli fini interruttivi dei termini di decadenza e/o di prescrizione, la parte istante può richiedere alla Segreteria copia della dichiarazione di adesione depositata, ed effettuare a propria cura e spese la comunicazione prevista dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, anche senza l’indicazione della data dell’incontro di mediazione.
10.6 Contestualmente al deposito della dichiarazione di adesione, a pena di irricevibilità, ciascun convenuto versa o documenta l’avvenuto versamento delle spese di avvio della procedura (Euro 40,00) di cui al successivo articolo 14, comma 13.2.
10.7 Alla dichiarazione di adesione possono essere allegati atti e documenti, con espressa indicazioni di quelli che le altre Parti possono consultare e di cui possono estrarre copia; in mancanza di diversa indicazione, gli atti e i documenti allegati all’istanza si intendono liberamente accessibili alle altre parti del procedimento.
10.8 Il deposito della dichiarazione di adesione costituisce accettazione tacita del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell’ODC. Il deposito dell’istanza costituisce, parimenti, liberatoria dell’ODC e del Mediatore dall’obbligo di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 d. lgs. 28/2010 rispetto alle dichiarazioni ed alle informazioni riportate nella dichiarazione stessa o contenute negli atti e nei documenti ad essa allegati che non siano stati espressamente indicati come riservati.
ARTICOLO 11. – INCONTRO DI MEDIAZIONE
11.1 Il procedimento di mediazione inizia con il primo incontro tra le parti ed il Mediatore; esso può essere celebrato con la partecipazione del Mediatore e la comparizione di almeno una Parte.
11.2 Ciascuna parte può chiedere di rinviare il primo incontro per non più di una volta e per gravi motivi, indicando alla Segreteria la propria disponibilità per almeno quattro diversi giorni interi, tra il settimo ed il ventesimo giorno successivo alla data dell’incontro originariamente fissata; in tal caso, il primo incontro si intende rinviato quando la Segreteria comunica alle Parti la nuova data.
11.3 Ciascuna parte è ammessa a comparire all’incontro di mediazione dopo il versamento di almeno la metà dell’indennità di mediazione di cui al successivo articolo 14, comma 14.3, nella misura liquidata dall’ODC.
11.3.1 Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento
11.4 Se al primo incontro nessuna delle parti compare, il Mediatore (o in sua vece il Responsabile) redige processo verbale in cui dà atto che nessuno è comparso e che pertanto il tentativo di conciliazione non è stato esperito; se almeno una delle parti compare, il Mediatore dà atto a verbale della presenza o dell’assenza delle parti convocate, nonché di eventuali giustificazioni fatte pervenire dagli assenti all’OdC prima del primo incontro.
11.5 Il mediatore conduce l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente.
11.6 Il mediatore, d’intesa con le Parti presenti, può fissare eventuali incontri successivi.
11.7 Le parti possono, nel corso degli incontri, avanzare nuove pretese e/o modificare l’oggetto e le ragioni delle pretese già articolate; la formalizzazione delle nuove pretese o delle modifiche si attua con la sottoscrizione di una dichiarazione integrativa dell’istanza di avvio o della dichiarazione di adesione contenente la nuova e completa indicazione dell’oggetto e delle ragioni della pretesa, con la sommaria indicazione dei fatti e delle questioni controverse, secondo la formulazione da riprodurre testualmente nel verbale quale identificazione dell’oggetto della mediazione.
11.8 Le parti possono, nel corso degli incontri , produrre nuovi documenti con espressa indicazione scritta di quelli che le altre Parti possono consultare e di cui possono estrarre copia, e di quelli che devono rimanere riservati; dei documenti esibiti nel corso delle sessioni congiunte il Mediatore da atto nel verbale. Il mediatore, qualora lo ritenga necessario, invita le Parti a farsi assistere nel procedimento di mediazione da un avvocato o da altro professionista.
11.9 Nei casi di obiettiva necessità, il Mediatore provvede all’individuazione di un esperto iscritto nell’albo dei consulenti tecnici e dei periti presso i tribunali. La scelta dell’esperto avviene secondo i criteri e le modalità stabilite con delibera del Direttivo dell’ODC. La nomina è, in ogni caso, subordinata all’impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall’ODC, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All’esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l’imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza. I compensi dovuti all’esperto sono determinati nella misura prevista dall’art. 14 comma
11.10 Quando l’accordo non è raggiunto il Mediatore può formulare una proposta di conciliazione anche in caso di mancata adesione o di mancata comparizione all’incontro di taluna delle Parti. Il Mediatore deve formulare la proposta, sempre che disponga degli elementi necessari, quando le parti che non hanno raggiunto l’accordo gliene facciano concorde richiesta.
11.11 La proposta di conciliazione è comunicata a tutte le parti per iscritto, unitamente alle informazioni sulle possibili conseguenze della mancata accettazione, ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 28/2010. Le parti fanno pervenire alla Segreteria l’accettazione o il rifiuto motivato della proposta entro il termine di sette giorni; in mancanza, la proposta si ha per rifiutata.
11.12 L’adesione ed il rifiuto alla proposta devono rivestire la forma scritta, e devono essere sottoscritti dalla parte personalmente o da un suo procuratore, alla presenza del funzionario della Segreteria dell’ODC che identifica il sottoscrittore e attesta l’autografia della sottoscrizione. L’autografia della sottoscrizione può essere attestata, oltre che da un Pubblico Ufficiale abilitato, anche dall’avvocato (o praticante avvocato) incaricato di assistere la parte nel procedimento di mediazione o nel giudizio pendente sulla medesima controversia.
11.13 Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo; nel caso di accordo raggiunto per adesione delle parti alla proposta del mediatore, al verbale sono allegate, quale accordo, la proposta del mediatore e le dichiarazioni di adesione delle Parti. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta eventualmente formulata, indicando per ciascuna parte se essa ha aderito o meno alla proposta.
11.14 Il verbale è sottoscritto dalle parti presenti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti, la loro assenza o l’impossibilità di sottoscrivere; nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una o di tutte le parti al procedimento di mediazione.
11.14.1 Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipot eca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è’ omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
11.15 Il verbale è depositato presso la Segreteria, e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
11.16 Tutti gli oneri fiscali derivanti dall’accordo raggiunto restano a carico delle parti.
11.17 Al termine del procedimento, ciascuna parte è tenuta a compilare ed a consegnare alla segreteria dell’ODC la scheda di valutazione allegata al presente regolamento –all.3- del servizio di mediazione. Copia della stessa è trasmessa dalla segreteria per via telematica, a mezzo Posta elettronica certificata, al Responsabile del Registro.
ARTICOLO 12. – RISERVATEZZA, DIRITTO DI ACCESSO E COPIE.
12.1 Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere verbalizzato né registrato.
12.2 Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione. A tal fine, tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un’apposita dichiarazione di impegno.
12.3 Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore è tenuto alla riservatezza nei riguardi delle altre parti.
12.4 Non sono consentite comunicazioni riservate della parte al solo Mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
12.5 Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.
12.6 Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore, gli addetti dell’ODC, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all’autorità giudiziaria o ad altra autorità.
Salvo diversa disposizione del Mediatore, i documenti sono prodotti dalle Parti obbligatoriamente in copia; in caso di contestazione delle copie, la Parte esibisce l’originale alla Segreteria che dà atto della avvenuta verifica di conformità e del relativo esito sulla copia esibita restituendo contestualmente l’originale. Su istanza scritta di almeno una delle Parti la verifica di conformità è compiuta dal Responsabile, o dal Componente del Direttivo da questi delegato, secondo le modalità innanzi indicate
12.7 Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili a terzi, tranne che nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto dell’ODC o dal presente Regolamento.
12.8 Ciascuna parte ha diritto di prendere visione e di estrarre copia a proprie spese, presso la Segreteria:
1) dell’istanza di avvio depositata completa di eventuali successive modificazioni e/o integrazioni;
2) delle dichiarazioni di adesione depositate complete di eventuali successive modificazioni e/o integrazioni;
3) del verbale di mancata comparizione di tutte le parti di cui all’art. 11, comma 4, del presente Regolamento;
4) dei verbali del procedimento;
5) di tutti gli atti e dei documenti da essa stessa depositati;
6) degli atti e dei documenti depositati dalle altre parti che non sono coperti dal vincolo di riservatezza: si considerano tali, in mancanza di diversa indicazione scritta contestuale al deposito, gli atti e i documenti prodotti dalle parti in allegato all’istanza di avvio o alla dichiarazione di adesione, o nel corso delle sessioni congiunte.
12.9 Al di fuori dei casi previsti al comma precedente, è interdetto alle parti l’accesso agli atti ed ai documenti relativi al procedimento di mediazione.
12.10 Tutti gli atti ed i documenti relativi ai procedimenti di mediazione pendenti sono conservati presso la Segreteria dell’OdC.
12.11 Concluso il procedimento, le Parti possono ritirare i documenti entro i successivi trenta giorni; decorso detto termine l’OdC è autorizzato alla distruzione dei documenti in copia senza necessità di ulteriori avvisi alle Parti, La Segreteria archivia gli atti di ciascun procedimento trattato e li conserva per i tre anni successivi alla sua conclusione; decorso detto termine, l’OdC è autorizzato alla distruzione degli atti senza necessità di avvisare le Parti.
12.12 Tutti i dati raccolti dall’ODC per l’avvio e/o nel corso del procedimento di mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».
ARTICOLO 13. – INDEROGABILITA’
13.1 Le disposizioni relative al procedimento di mediazione prescritte nel presente regolamento non sono derogabili.
ARTICOLO 14. – INDENNITA’
14.1 L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
E’ liquidato a parte il compenso per l’esperto di cui all’art. 11. Comma 9 nella misura minima della tariffa professionale di riferimento. Detto compenso è diviso, salvo diverso accordo delle Parti, in misura eguale tra tutte le Parti che devono provvedere alla relativa liquidazione nei termini e secondo le modalità previste dal Mediatore.
14.2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
14.2.1. Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto dalle parti per l’organismo di mediazione (salvo le spese di avvio del procedimento di mediazione)
14.3 Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
14.4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) puo’ essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessita’ o difficolta’ dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della meta’ per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento;
14.5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
14.6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
14.7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
14.8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennita’ e’ dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;
14.9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla meta’. Il regolamento di procedura dell’organismo puo’ prevedere che le indennita’ debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione ne di rilasciare copia conforme del verbale di conclusione della mediazione;
14.10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
14.11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
14.12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
14.13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14.14. Gli importi minimi delle indennita’ per ciascuno scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente REGOLAMENTO, sono derogabili.”.
ARTICOLO 15. – INDENNITA’ PER I NON ABBIENTI
15.1 Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la Parte che versi nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, é esonerata dal pagamento dell’indennità di mediazione e non viene conteggiata ai fini della determinazione dell’indennità a carico delle altre Parti.
15.2 A tal fine la Parte é tenuta a depositare presso la Segreteria apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre a pena di inammissibilità, se l’OdC lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
15.3 Il Mediatore di un procedimento, in cui tutte le Parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle Parti, il Mediatore riceve un’indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle Parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.
15.4 L’OdC tiene presso la Segreteria, anche su solo supporto informatico, il Registro dei procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il Registro contiene, per ciascun procedimento: il numero di iscrizione nel Registro degli affari di mediazione, il nominativo del Mediatore, l’esito della mediazione, l’importo dell’indennità di mediazione e del compenso del Mediatore calcolati secondo la tabella A), e di quelli riscossi.
15.5 L’OdC può disporre il riconoscimento di un’indennità per i Mediatori che abbiano svolto la loro opera a titolo di gratuito patrocinio.
ARTICOLO 16. – PROCEDURE TELEMATICHE
16.1 Il Direttivo dell’OdC può deliberare di avvalersi di una piattaforma on-line per lo svolgimento del servizio di mediazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 28/10. In tal caso il presente Regolamento si applicherà in quanto compatibile. La procedura telematica è disciplinata dall’allegato n. 2) del presente Regolamento di cui deve intendersi parte integrante.
ARTICOLO 17. – RESPONSABILITA’ DELL’ORGANISMO
17.1 L’OdC risponde, in solido con il diretto responsabile e salvo rivalsa, dell’operato del Responsabile e suoi delegati, dei Componenti il Direttivo, dei Mediatori e della Segreteria
17.2. E’ di competenza esclusiva delle parti, con conseguente esclusione di ogni responsabilità dell’organismo, la individuazione e la testuale formulazione dell’oggetto del procedimento, nonché la esatta e completa indicazione dei dati identificativi e degli indirizzi delle altre Parti.
ARTICOLO 18. – SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL’ODC DAL REGISTRO DEGLI ORGANISMI
18.1 In caso di sospensione e/o cancellazione dell’OdC dal Registro degli Organismi i procedimenti in corso di trattazione saranno inviati a cura della Segreteria all’Organismo di conciliazione regolarmente iscritto nel Registro più vicino alla sede dell’OdC. Dell’avvenuto trasferimento dei procedimenti e delle tariffe applicate dall’Organismo accettante sarà data informativa alle Parti interessate.
TABELLA A)
Spese di Mediazione – art. 14 regolamento
Valore del procedimento (*) |
Indennità di mediazione |
(per ciascuna parte) |
|
Procedimento con valore determinato | |
Fino a € 1.000,00 | € 65,00 |
da € 1.000,01 a € 5.000,00 | € 130,00 |
da € 5.000,01 a € 10.000,00 | € 240,00 |
da € 10.000,01 a € 25.000,00 | € 360,00 |
da € 25.000,01 a € 50,000,00 | € 600,00 |
da € 50.000,01 a € 250.000,00 | € 1.000,00 |
da € 250.000,01 a € 500.000,00 | € 2.000,00 |
da € 500.000,01 a € 2.500.000,00 | € 3.800,00 |
da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00 | € 5.200,00 |
Oltre € 5.000.000,00 | € 9.200,00 |
Codice etico del Mediatore
- Il Mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il Mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
- Il Mediatore deve comunicare [1] qualsiasi circostanza che possa inficiare la propriaindipendenza [2] e imparzialità [3] o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità [4].
- Il Mediatore deve sempre agire, e dare l’impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il Mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento delle proprie funzioni, in seguito all’incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
- Il Mediatore deve assicurarsi che, prima dell’inizio dell’incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
- le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
- il ruolo del Mediatore e delle parti;
- gli obblighi di riservatezza a carico del Mediatore e delle parti.
- Il Mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall’importo e dalla tipologia della controversia.
- Il Mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
- Il Mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al Mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.
Note
- Il Mediatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto, non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L’esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l’inadeguatezza a svolgere il ruolo di Mediatore.
- Indipendenza: significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il Mediatore ed una delle parti.
- Imparzialità: indica un’attitudine soggettiva del Mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell’altra.
- Neutralità: si riferisce alla posizione del Mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all’esito del procedimento di conciliazione.
– Omissis –
Per copia conforme
Nocera Inferiore, 29/09/2014