Mediazione a distanza – Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Nocera Inferiore

Mediazione a distanza

REGOLAMENTO DI GESTIONE TELEMATICA DEL SERVIZO DI MEDIAZIONE
EX ART. 16 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELL’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI NOCERA INFFERIORE
(Approvato con delibera del Direttivo dell’Organismo n. 1 del 13 ottobre 2021)

 

PREMESSA

Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali e della sicurezza delle comunicazioni.

L’utilizzo del servizio telematico può riguardare l’intero procedimento di mediazione o sue singole fasi. Per le singole fasi, l’utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali (comunicazioni telefoniche, via fax, posta, e-mail…).

Art. 1
PIATTAFORMA WEB DELLA MEDIAZIONE

L’Organismo ha attivato una piattaforma web per l’accesso alle procedure di mediazione da parte degli utenti (MICROSOFT TEAMS).

La piattaforma consente ai soli interessati l’accesso, in area riservata e protetta, alle procedure di propria pertinenza.

Art. 2
INCONTRO DI MEDIAZIONE

L’incontro di mediazione può svolgersi con modalità telematica se la piattaforma web dell’Organismo lo consente. Qualora il mediatore lo ritenga opportuno e vi sia l’accordo delle parti, l’incontro (e/o gli incontri) potrà svolgersi tramite l’utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza.
In quest’ultimo caso il Mediatore dovrà essere fisicamente presente presso la sede dell’Organismo dove è allestita una apposita postazione informatica e telefonica che consente lo svolgimento della mediazione con le seguenti modalità:

– Telefono Viva Voce

– Video conference a mezzo piattaforma Microsoft Teams

Per entrambe le modalità le parti non presenti dovranno far pervenire alla segreteria dell’Organismo entro il giorno prima dell’incontro:

– comunicazione dell’utenza telefonica ad essa riconducibile tramite la quale si effettuerà la mediazione
– copia del documento di identità dell’incaricato alla mediazione

– copia della procura a transigere rilasciata dalla Parte all’incaricato della Mediazione.

Il corretto svolgimento delle sessioni disgiunte sarà garantito dal Mediatore eventualmente coadiuvato dal personale della segreteria dell’Organismo

Il verbale dell’incontro così come l’eventuale accordo saranno firmati in originale dal Mediatore e dalle parti presenti ed inviati a mezzo mail a quella non presente che li sottoscriverà ed invierà immediatamente a mezzo mail alla segreteria dell’Organismo. Nel caso l’accordo preveda l’autentica della sottoscrizione da parte di un pubblico ufficiale, previa intesa delle parti, esso sarà anche inviato alla parte non presente, in originale, con firma della parte presente già autenticata da un Notaio, a mezzo servizio postale. La parte ricevente provvederà quindi a sua cura e spese ad autenticare la propria sottoscrizione in calce all’accordo.

Le maggiori spese eventualmente derivanti dal servizio di mediazione per via telematica/telefonica sono a carico delle parti.

Art. 3
DEROGHE AL REGOLAMENTO

L’Organismo potrà far svolgere la procedura di mediazione in forma telematica, in deroga al presente Regolamento– ART. 2 COMMA 1 – senza previo consenso delle parti, quando:

  • Il Mediatore assuma che il procedimento a distanza possa favorire l’esito positivo della mediazione; in questo caso ne darà atto nel verbale della mediazione.
  • sia in atto un’emergenza sanitaria che non consenta o sconsigli la partecipazione in presenza delle parti
  • per motivi di sicurezza, incolumità pubblica ovvero per indisponibilità temporanea non sia accessibile la sede dell’ODC.

IL RESPONSABLE
Avv. Guido Casalino